PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in caso di parto prematuro con ricovero del bambino a tempo pieno, le lavoratrici madri hanno la facoltà di astenersi dal lavoro, per i periodi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16, a decorrere dalla data di effettivo ingresso del bambino presso il nucleo familiare, quale risulta dal certificato di dimissione ospedaliera, ovvero dalla data anteriore risultante dalla certificazione con cui la struttura ospedaliera attesta che, perdurando il ricovero, vi è la concreta possibilità di una stabile presenza della madre accanto al figlio. Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal presente comma, la lavoratrice madre è tenuta, salvi i casi di oggettiva impossibilità, a dare comunicazione dell'opzione al datore di lavoro e all'istituto che eroga l'indennità di maternità entro trenta giorni dalla data effettiva del parto».